Art. 5.
(Agevolazioni fiscali).

      1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono stabilite particolari agevolazioni fiscali a favore degli organizzatori di spettacoli o di eventi sportivi che rilasciano titoli di accesso gratuiti o a prezzo ridotto alle persone portatrici di handicap e ai loro eventuali accompagnatori.